Seconda Convenzione›Titolo XI
Art. 181
In vigore dal 13 gen 1981
In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunità, le parti contraenti convengono di prendere, se necessario, le misure di adeguamento o di transizione appropriate.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-181