Seconda ConvenzioneTitolo XI

Art. 181

In vigore dal 13 gen 1981
In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunità, le parti contraenti convengono di prendere, se necessario, le misure di adeguamento o di transizione appropriate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-181

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo