Seconda Convenzione›Titolo XI
Art. 179
In vigore dal 13 gen 1981
I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura fra uno o più Stati membri e uno o più Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione della presente convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-179