Seconda Convenzione›Titolo XI
Art. 181
220 / 316In vigore dal 13 gen 1981
In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunità, le parti contraenti convengono di prendere, se necessario, le misure di adeguamento o di transizione appropriate.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-sc-181