Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 13 gen 1981
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene
compilato sul formulario il cui modello figura all'allegato V
del presente protocollo. Detto formulario è stampato in una o più delle lingue nelle quali è redatta la convenzione. Il
certificato è redatto in una di queste lingue in conformità
del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.
2. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa
una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per
scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25
g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo
arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
3. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei
certificati od affidarne il compito a tipografie da essi
autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono
essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni
certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.
Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
Storico versioni
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