Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 13
In vigore dal 13 gen 1981
1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 presentati alle
autorità doganali dello Stato d'importazione dopo lo scadere
del termine di presentazione previsto dall'articolo il possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime
preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.
2. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato
d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-13