Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 16
In vigore dal 13 gen 1981
1. Sono annesse al beneficio delle disposizioni del presente
protocollo, come prodotti originari, senza che occorra
presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o di compilare un formulario EUR. 2, le merci che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purchè si tratti di importazioni
prive di qualsiasi carattere commerciale, quando dette merci
sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purchè non
sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione.
2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le
importazioni che presentano un carattere occasionale e
riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o
familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per loro natura e quantità, non facciano sorgere preoccupazioni di
carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci
non deve superare 90 unità di conto europee, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 285 unità di conto europee, se si
tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Storico versioni
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