Protocollo n. 1Titolo II

Art. 19

In vigore dal 13 gen 1981
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti d'esportazione in suo possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: "DLTPLIKAT"I, "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE".
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