Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 19
In vigore dal 13 gen 1981
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di
circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore può chiedere
alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato
redatto in base ai documenti d'esportazione in suo possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti
diciture: "DLTPLIKAT"I, "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-19