Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 22
In vigore dal 13 gen 1981
Gli Stati ACP prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione
delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una
zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di
sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle manipolazioni destinate a conservarle inalterate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-22