Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 20
In vigore dal 13 gen 1981
1. Quando, ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l', paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato ACP in cui si chiede il rilascio di detto certificato per prodotti nella cui
fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da altri Stati ACP, dalla Comunità o dai paesi e territori, prende in
considerazione la dichiarazione che, conformemente al modello di
cui all'allegato VII, l'esportatore dello Stato, paese o
territorio di provenienza ha fatto sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un suo allegato.
2. L'ufficio doganale interessato può tuttavia chiedere
all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui all', il cui modello figura
nell'allegato VIII, per controllare l'autenticità e la
regolarità dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, o per informazioni supplementari.
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