Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 13 gen 1981
1. Le merci spedite da uno degli Stati ACP per un'esposizione in un
paese che non sia uno Stato ACP, uno Stato membro o un paese o territorio, e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle
disposizioni della convenzione purchè soddisfino alle
condizioni richieste dal presente protocollo per essere
riconosciute originarie di uno Stato ACP e purchè sia fornita la prova alle autorità doganali competenti:
a) che un esportatore ha spedito dette merci da uno Stato ACP nel
paese dell'esposizione e ve le ha esposte;
b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un
destinatario nella Comunità;
c) che le merci sono state spedite nella Comunità durante
l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano state inviate all'esposizione;
d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le
merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.
2. Alle autorità doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con
indicazione della denominazione e dell'indirizzo
dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta
un'ulteriore prova documentale sulla natura delle merci e sulle condizioni alle quali esse sono state esposte.
3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale,
industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle
organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali
ed aventi per oggetto la vendita di merci straniere, durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.
Storico versioni
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