Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 27
In vigore dal 13 gen 1981
Conformemente al disposto dell' della convenzione, il
Consiglio dei Ministri procede annualmente, oppure ogniqualvolta
gli Stati ACP o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame
dell'applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti
economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari.
Il Consiglio dei Ministri terrà conto di vari elementi, fra cui
l'incidenza delle evoluzioni tecnologiche sulle norme di origine.
Le decisioni prese vengono attuate quanto prima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-27