Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 31
In vigore dal 13 gen 1981
Le parti contraenti concordano di esaminare dopo la firma della convenzione, nella competente sede istituzionale, qualsiasi domanda di deroga al presente protocollo, per consentire l'entrata in vigore delle deroghe contemporaneamente alla data di entrata in vigore della convenzione.
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