Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 22
252 / 316In vigore dal 13 gen 1981
Gli Stati ACP prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione
delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una
zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di
sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle manipolazioni destinate a conservarle inalterate.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-22