Art. 22
Protocollo n. 1Titolo II

Art. 22

252 / 316
In vigore dal 13 gen 1981
Gli Stati ACP prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle manipolazioni destinate a conservarle inalterate.
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