Art. 60
LEGGE 11 luglio 1980, n. 312
In vigore dal 13 lug 1980
(Trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra)
Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo e docente per soppressione di posto o di cattedra, nella tabella prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sarà previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinatamente, nella sede.
La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle istituzioni educative statali.
Un criterio analogo sarà altresì applicato ai trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto del personale non docente.
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