Art. 63
LEGGE 11 luglio 1980, n. 312
In vigore dal 13 lug 1980
(Maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza
per il personale delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalita)
Al personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità o delle sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza, una maggiorazione di anzianità pari ad un terzo del periodo di servizio effettivamente prestato nelle medesime scuole ed istituzioni o sezioni e classi, sino, alla entrata in vigore della presente legge.
Il predetto beneficio è riconosciuto agli stessi fini al personale docente delle scuole carcerarie.
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