Art. 64

LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

In vigore dal 13 lug 1980
(Modifica dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417) L'articolo 121, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è così modificato: "Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali".
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