Art. 67

LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

In vigore dal 13 lug 1980
(Competenza per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarico e valutazione della specifica professionalita) Le graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti, nell'accademia nazionale di danza e nell'accademia nazionale di arte drammatica, esclusi gli insegnamenti della regia e della recitazione, sono compilate da commissioni operanti presso ciascun istituto e presiedute dal direttore. Le commissioni sono costituite da tre docenti della materia per la quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento degli incarichi. I componenti sono designati dal collegio dei docenti tra i nominativi proposti dai sindacati più rappresentativi che organizzano su scala nazionale le categorie dei docenti dei conservatori e delle accademie. Le commissioni si rinnovano ogni due anni. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, i titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di servizio potranno essere assegnati non più di 15 punti; ai titoli artistico-culturali e professionali potranno essere assegnati non più di 40 punti. Gli aspiranti che riporteranno un punteggio inferiore a 24 per tali ultimi titoli non saranno inclusi nelle graduatorie. Sulla base delle graduatorie formulate ai sensi dei precedenti commi le nomine saranno conferite dal direttore del conservatorio e dell'accademia che le firma congiuntamente al direttore amministrativo. Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo degli istituti delle graduatorie e dei provvedimenti conseguenti, ad una commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione, formata secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione. Ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, all'accademia nazionale di danza e all'accademia nazionale di arte drammatica non si applicano il primo e il secondo comma dell' della legge 9 agosto 1978, n. 463, le cui disposizioni rimangono ferme per gli altri istituti di istruzione artistica.
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