Art. 73

LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

In vigore dal 13 lug 1980
(Passaggio degli assistenti nel ruolo dei professori) L'assistente di ruolo che acceda al ruolo dei professori universitari è collocato nella classe di stipendio di importo pari o immediatamente superiore allo stipendio spettante nel ruolo di provenienza e, comunque, non oltre la terza classe, conservando come assegno personale l'eventuale maggiore retribuzione in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno percepito a titolo di incarico. Nella prima applicazione della presente legge nei confronti dei professori e degli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore della legge stessa, l'anzianità richiesta per il conseguimento della classe di stipendio successiva a quella spettante per effetto delle norme di cui ai precedenti articoli è ridotta di un anno.
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urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312#art-73

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