Art. 73 · LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Art. 73

LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

In vigore dal 13 lug 1980
(Passaggio degli assistenti nel ruolo dei professori) L'assistente di ruolo che acceda al ruolo dei professori universitari è collocato nella classe di stipendio di importo pari o immediatamente superiore allo stipendio spettante nel ruolo di provenienza e, comunque, non oltre la terza classe, conservando come assegno personale l'eventuale maggiore retribuzione in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno percepito a titolo di incarico. Nella prima applicazione della presente legge nei confronti dei professori e degli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore della legge stessa, l'anzianità richiesta per il conseguimento della classe di stipendio successiva a quella spettante per effetto delle norme di cui ai precedenti articoli è ridotta di un anno.
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