Art. 74

LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

In vigore dal 13 lug 1980
(Determinazioni dei nuovi stipendi) I nuovi stipendi di cui al presente capo competono sulla base del trattamento complessivo annuo lordo spettante alla data del 1 novembre 1978 per: a) stipendio; b) assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766; c) lire 25.000 mensili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116; d) lire 10.000 mensili di cui alla legge 10 novembre 1978, n. 701; e) somma attribuita in sede di valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio; f) eventuali assegni personali pensionabili. Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non corrisponda ad uno degli stipendi risultanti dalla nuova disciplina, è conferita la classe di stipendio immediatamente superiore; la classe successiva di stipendio si consegue in tal caso dopo due anni e sei mesi. Il diritto dei professori di ruolo alla equiparazione economica di cui all'articolo 72 è mantenuto con le stesse decorrenze maturate o che saranno maturate. Nei confronti del personale cui dopo il 1 novembre 1978 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo o per riconoscimenti di servizio pre-ruolo anche con effetto successivo, si procede alla determinazione del maturato economico con riguardo unicamente agli elementi del preesistente ordinamento e si provvede poi alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo, secondo i criteri di cui al presente articolo. Per il dipendente che, successivamente al 1 novembre 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312#art-74

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo