Art. 76

LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

In vigore dal 13 lug 1980
(Ambiente di lavoro e tutela della salute) Al personale di cui al presente capo è attribuita l'indennità di rischio nei limiti e alle condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146. Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle Università.
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