Art. 78

LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

In vigore dal 13 lug 1980
(Area di applicazione) Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano al personale non docente delle Università, degli Istituti di istruzione universitaria, degli Osservatori astronomici astrofisici, vulcanologici e vesuviano e, fino all'effettivo inquadramento previsto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, al personale delle Opere universitarie. Il personale non docente già appartenente alla soppressa Opera, universitaria dell'Università degli studi della Calabria, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 632, dal 1 novembre 1978, è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria mediante incremento delle dotazioni organiche dei rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle unità di personale da immettere in ruolo. Al predetto personale si applicano le norme della presente legge. Il personale medesimo viene inquadrato nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale non docente universitario, sulla base del trattamento economico come previsto dai commi primo e secondo dell' in godimento alla data del 1 marzo 1978. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 80 il servizio prestato presso le Opere è considerato corrispondente a quello prestato presso le Università e gli Istituti di istruzione universitaria.
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