Art. 58

LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

In vigore dal 13 lug 1980
(Trasferimenti a domanda) Nella tabella di valutazione di cui al secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sarà previsto un punteggio particolare per il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo, docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni. Nell'ordinanza di cui al sesto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sarà previsto un punteggio particolare per il personale non docente che sia rimasto nella stessa scuola per almeno 3 anni.
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