Art. 54
LEGGE 11 luglio 1980, n. 312
In vigore dal 13 lug 1980
(Personale ispettivo tecnico-periferico e personale direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonchè delle istituzioni educative)
A decorrere dal 1 aprile 1979 ed in attesa di una più organica regolamentazione della materia, al personale ispettivo tecnico-periferico e direttivo della scuola compete, in aggiunta allo stipendio, una indennità nella seguente misura annua lorda:
ispettori tecnici-periferici lire 1.500.000;
personale direttivo con anzianità di servizio superiore a 5 anni lire 1.500.000;
personale direttivo con anzianità di servizio fino a 5 anni lire 1.000.000.
La predetta indennità è intesa a compensare tutte le attività connesse all'esercizio della funzione direttiva, svolte anche fuori del normale orario di servizio.
L'indennità non è dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione ispettiva o della direzione di istituzioni scolastiche.
In nessun caso può essere percepita più di una indennità.
Al personale direttivo con qualifica di vice rettore, di vice direttore e di vice direttrice e al docente che a norma dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, in. 417, sostituisce il capo d'istituto per assenza o impedimento dello stesso, la indennità è corrisposta in relazione all'effettivo esercizio della direzione dell'istituzione educativa o scolastica, nei periodi in cui detta indennità non è corrisposta rispettivamente al rettore, al direttore e alla direttrice titolari dell'Istituzione educativa, o al capo d'istituto. Nei circoli didattici affidati in reggenza perchè privi di titolare, al docente collaboratore scelto dal direttore didattico ai sensi del citato articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, l'indennità è corrisposta nella misura della metà di quella prevista per il personale direttivo incaricato.
Al personale direttivo incaricato indennità è attribuita, in aggiunta allo stipendio in godimento, in misura pari a quella prevista per il personale direttivo con anzianità di servizio fino a 5 anni.
Con la stessa decorrenza del 1 aprile 1979, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, è modificato come segue:
"In relazione ai particolari, impegni connessi con il funzionamento della scuola, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per il personale direttivo, compreso quello incaricato, può essere disposta nell'ambito e con i limiti appresso indicati:
fino a 140 ore annue per le scuole elementari con più di 60 classi, per le scuole medie con più di 24 classi, per le scuole secondarie superiori con più di 18 classi e per le istituzioni educative con popolazione scolastica superiore a 500 alunni.
Il limite di cui sopra può essere aumentato:
di 3 ore mensili:
a) per ogni 2 classi di dopo scuola o a funzionamento serale;
b) per ogni due corsi integrativi, sperimentali, di perfezionamento o post-diploma;
c) per gli istituti d'arte, i conservatori di musica, ove funzioni una scuola media annessa;
d) per le scuole funzionanti con doppi turni;
di un'ora mensile per l'attività di educazione popolare;
di un'ora mensile per le altre attività comprese nei programmi compilati dai consigli di circolo o di istituto ai sensi della lettera d) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974; n. 416;
di 13 ore mensili per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche in cui funzionino scuole a tempo pieno, officine, laboratori, o reparti di lavorazione, convitti o aziende annesse, nonchè nelle istituzioni educative presso le quali funzionino scuole statali.
Le sezioni di scuola materna sono computate ai fini dei raggruppamenti di cui al precedente primo comma unitamente alle classi delle scuole elementari presso cui sono funzionanti.
Le ore di lavoro straordinario retribuibili a ciascun capo di istituto non potranno comunque superare le 25 ore mensili.
La spesa complessiva non potrà superare la somma pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unità di personale avente titolo alla corresponsione del lavoro straordinario negli ambiti e con i limiti sopra indicati".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-07-11;312#art-54