Art. 52
LEGGE 11 luglio 1980, n. 312
In vigore dal 13 lug 1980
(Trattamento economico nei casi di passaggio di qualifica funzionale o di cambiamento di posizione giuridica)
Nel caso di passaggio ad altra qualifica anche mediante concorso, di personale statale già di ruolo, il personale stesso è collocato, nella nuova qualifica, nella posizione stipendiale che comporta un trattamento economico d'importo immediatamente superiore a quello spettante. A tal fine sono attribuiti nella classe di stipendio spettante nella nuova qualifica gli aumenti periodici necessari, anche se convenzionali. Qualora l'importo del trattamento economico spettante nella precedente qualifica si collochi tra l'ultimo aumento convenzionale possibile e la successiva classe di stipendio, il personale interessato è collocato in tale ultima classe.
Ai fatti dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.
Il personale direttivo che è nominato ispettore tecnico periferico è inquadrato nella classe di stipendio immediatamente superiore a quella relativa al trattamento economico in godimento, con l'attribuzione comunque di un beneficio non inferiore all'importo corrispondente a 4 aumenti periodici nella classe relativa allo stipendio percepito all'atto della nomina.
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