Art. 57
LEGGE 11 luglio 1980, n. 312
In vigore dal 13 lug 1980
(Passaggi di ruolo)
I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.
Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
La tabella H allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, s'intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-07-11;312#art-57