Art. 56

LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

In vigore dal 13 lug 1980
(Concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato) Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, previsti dal primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono ammessi rispettivamente anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.
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