Art. 31
LEGGE 3 aprile 1979, n. 103
In vigore dal 24 apr 1979
La prima elezione per la composizione del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato deve essere indetta dall'avvocato generale, a norma del secondo comma dell', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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