Art. 30
LEGGE 3 aprile 1979, n. 103
In vigore dal 24 apr 1979
Gli avvocati dello Stato alla prima, seconda, terza e quarta classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a quello spettante rispettivamente alle soppresse qualifiche di sostituto avvocato, vice avvocato, sostituito avvocato generale e vice avvocato generale dello Stato.
I procuratori dello Stato alla prima, seconda, terza e quarta classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a quello spettante rispettivamente alle soppresse qualifiche di procuratore aggiunto, sostituto procuratore, procuratore capo e procuratore capo con quattro anni di anzianità.
Tutte le disposizioni di legge e di regolamento attualmente vigenti che a qualsiasi effetto contemplano le qualifiche soppresse con la presente legge debbono intendersi riferite agli avvocati ed ai procuratori dello Stato che abbiano conseguito almeno la classe di stipendio corrispondente.
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