Art. 32
LEGGE 3 aprile 1979, n. 103
In vigore dal 24 apr 1979
I posti lasciati liberi dagli avvocati e procuratori dello Stato collocati a riposo in applicazione dell' della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del relativo ruolo.
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