Art. 29
LEGGE 3 aprile 1979, n. 103
In vigore dal 17 mar 1988
I vice avvocati generali, i sostituti avvocati generali, i vice avvocati e i sostituti avvocati dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di avvocato dello Stato prevista dall'articolo 1, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.
I procuratori, i sostituti procuratori e i procuratori aggiunti dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di procuratore dello Stato prevista dall'articolo 1 della presente legge, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.
I procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nel ruolo di seguito agli avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio, conservando ai soli effetti economici l'anzianità maturata nella predetta qualifica.
Agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuite la classe di stipendio e l'anzianità corrispondenti all'anzianità di ruolo complessivamente maturata nelle soppresse qualifiche.
I sostituti avvocati generali dello Stato in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere trasferiti nelle avvocature distrettuali solo con il loro consenso.
In sede di prima applicazione della presente legge le funzioni di cui all' sono esplicate dagli avvocati dello Stato che alla data di entrata in vigore della legge stessa rivestano la soppressa qualifica di vice avvocato generale dello Stato.
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