Art. 16
LEGGE 3 aprile 1979, n. 103
In vigore dal 24 apr 1979
L'avvocato generale dello Stato è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da nove avvocati dello Stato che abbiano conseguita l'ultima classe di stipendio, con l'incarico di vice avvocato generale dello Stato.
Tale incarico è conferito con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori.
Con le stesse modalità è disposta la cessazione dall'incarico.
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