Art. 21

LEGGE 3 aprile 1979, n. 103

In vigore dal 24 apr 1979
È istituito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che è composto: a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede; b) da due avvocati dello Stato, con incarico di vice avvocato generale, più anziani nell'incarico; c) da due avvocati dello Stato, con incarico di avvocato distrettuale, più anziani nell'incarico; d) da quattro componenti, di cui almeno un procuratore dello Stato, eletti da tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in un unico collegio, secondo le norme dell' della presente legge. In caso di impedimento o di assenza o quando il consiglio debba esprimere parere su provvedimenti che li concernono, i componenti di cui alle lettere b) e c) sono sostituiti dagli avvocati che li seguono in ordine di anzianità nell'incarico, i componenti di cui alla lettera d) dai supplenti eletti contestualmente secondo l'ordine di elezione. Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene alle sedute del consiglio senza diritto di voto. I componenti eletti durano in carica tre anni, non sono immediatamente rieleggibili nè possono essere loro conferiti, finchè sono in carica, incarichi direttivi. Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate dal più giovane dei componenti. Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il consiglio sono esercitate da uno dei suoi componenti designato di volta in volta dall'avvocato generale. Il consiglio non può validamente deliberare se non sono presenti sei dei nove membri che lo compongono; le deliberazioni del consiglio sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti salvo i casi previsti nelle lettere c), d), e), g) e h), dell', per i quali è richiesto il voto favorevole di almeno sei componenti il consiglio. Sono abrogati gli del testo unico approvato con regio decreto 10 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1979-04-03;103#art-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo