Art. 18
LEGGE 3 aprile 1979, n. 103
In vigore dal 24 apr 1979
L'avvocato distrettuale dello Stato:
vigila e soprintende, nell'ambito dell'avvocatura distrettuale, all'espletamento delle funzioni di istituto ed alla organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi;
assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'avvocatura distrettuale gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo;
assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'avvocatura distrettuale, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo, nonchè l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati e procuratori;
determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi;
riferisce all'avvocato generale dello Stato sull'attività svolta dall'avvocatura distrettuale, segnalando le controversie più importanti nonchè le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività di istituto;
riferisce al presidente della giunta regionale per gli affari trattati nell'interesse della regione, anche presentando apposite relazioni e segnalando le controversie più importanti nonchè le eventuali carenze legislative.
L'incarico di avvocato distrettuale dello Stato è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato che abbiano almeno conseguito la terza classe di stipendio e maturato in essa cinque anni di servizio.
Con le stesse modalità è disposta la cessazione dall'incarico.
L'avvocato distrettuale che cessa dall'incarico può chiedere di essere associato all'Avvocatura generale dello Stato.
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