Art. 14

LEGGE 3 aprile 1979, n. 103

In vigore dal 24 apr 1979
In tutti i giudizi e procedimenti civili, penali o amministrativi, eccettuati quelli regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nei quali sia parte, anche non costituita, un'amministrazione dello Stato, ovvero una regione, un'amministrazione pubblica non statale o un ente, che abbiano affidato all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, all'atto della pubblicazione di ogni sentenza od a seguito della pronunzia di ogni ordinanza deve essere depositata una copia autenticata in carta libera a disposizione dell'Avvocatura dello Stato. A tali adempimenti provvede il cancelliere o il segretario dirigente della cancelleria o segreteria dell'organo giurisdizionale presso cui la sentenza è pubblicata o l'ordinanza è depositata.
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In sintesi

In tutte le cause civili, penali o amministrative che coinvolgono un'amministrazione dello Stato, una regione o un altro ente pubblico patrocinato dall'Avvocatura dello Stato, deve essere messa a disposizione di quest'ultima una copia autenticata in carta libera di ogni sentenza o ordinanza. L'obbligo vale anche se l'amministrazione coinvolta non si è formalmente costituita in giudizio. Sono esplicitamente esclusi soltanto i procedimenti disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Il compito materiale del deposito spetta al cancelliere o al segretario dirigente della cancelleria o segreteria dell'organo giurisdizionale.

Perché esiste questa norma

La norma assicura che l'Avvocatura dello Stato venga tempestivamente a conoscenza dei provvedimenti giudiziari nei procedimenti in cui tutela amministrazioni statali o altri enti pubblici affidatari.

A chi si applica

Si applica ai cancellieri e ai segretari dirigenti degli organi giurisdizionali, all'Avvocatura dello Stato, alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e alle amministrazioni o enti pubblici che affidano la rappresentanza all'Avvocatura dello Stato.

Esempio pratico

Un cittadino fa causa a un Ministero davanti a un tribunale civile. All'atto della pubblicazione della sentenza conclusiva del processo, il cancelliere provvede a depositare una copia autenticata in carta libera della decisione a disposizione dell'Avvocatura dello Stato.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per il cancelliere o il segretario dirigente di depositare una copia autenticata in carta libera di ogni sentenza pubblicata o ordinanza pronunciata a disposizione dell'Avvocatura dello Stato; il testo non prevede sanzioni.

Domande frequenti

Chi deve depositare la copia del provvedimento per l'Avvocatura dello Stato?L'adempimento spetta al cancelliere o al segretario dirigente della cancelleria o segreteria dell'organo giurisdizionale presso cui la sentenza è pubblicata o l'ordinanza è depositata.
La copia va depositata anche se l'amministrazione pubblica non si è costituita in giudizio?Sì, la norma stabilisce espressamente che la copia deve essere depositata anche quando l'amministrazione sia parte non costituita.
Ci sono procedimenti esclusi da questa disciplina?Sì, sono eccettuati i giudizi e procedimenti regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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