Art. 14
LEGGE 3 aprile 1979, n. 103
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 3 aprile 1979, n. 103
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In tutte le cause civili, penali o amministrative che coinvolgono un'amministrazione dello Stato, una regione o un altro ente pubblico patrocinato dall'Avvocatura dello Stato, deve essere messa a disposizione di quest'ultima una copia autenticata in carta libera di ogni sentenza o ordinanza. L'obbligo vale anche se l'amministrazione coinvolta non si è formalmente costituita in giudizio. Sono esplicitamente esclusi soltanto i procedimenti disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Il compito materiale del deposito spetta al cancelliere o al segretario dirigente della cancelleria o segreteria dell'organo giurisdizionale.
La norma assicura che l'Avvocatura dello Stato venga tempestivamente a conoscenza dei provvedimenti giudiziari nei procedimenti in cui tutela amministrazioni statali o altri enti pubblici affidatari.
Si applica ai cancellieri e ai segretari dirigenti degli organi giurisdizionali, all'Avvocatura dello Stato, alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e alle amministrazioni o enti pubblici che affidano la rappresentanza all'Avvocatura dello Stato.
Un cittadino fa causa a un Ministero davanti a un tribunale civile. All'atto della pubblicazione della sentenza conclusiva del processo, il cancelliere provvede a depositare una copia autenticata in carta libera della decisione a disposizione dell'Avvocatura dello Stato.
Obbligo per il cancelliere o il segretario dirigente di depositare una copia autenticata in carta libera di ogni sentenza pubblicata o ordinanza pronunciata a disposizione dell'Avvocatura dello Stato; il testo non prevede sanzioni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.