Art. 22
LEGGE 3 aprile 1979, n. 103
In vigore dal 24 apr 1979
Per l'elezione dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera d) dell', è istituito un unico ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato, composto da un vice avvocato generale dello Stato, che lo presiede, designato dall'avvocato generale dello Stato, nonchè da due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato.
Le elezioni sono indette con decreto dell'avvocato generale dello Stato. La votazione ha luogo in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.
Il voto è personale, diretto e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di votare per non più di due avvocati ed un procuratore dello Stato quali componenti effettivi e di due avvocati e un procuratore dello Stato quali componenti supplenti.
Le schede, preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
L'ufficio elettorale provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.
Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono presentati entro quindici giorni al consiglio in carica, che decide definitivamente nei successivi quindici giorni.
Con decreto dell'avvocato generale dello Stato vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati da ciascuno, i quattro componenti effettivi ed i quattro componenti supplenti.
In caso di parità di voti, sono nominati i più anziani nel ruolo.
I componenti eletti, che cessano dalla carica nel corso del triennio, sono sostituiti, con decreto dell'avvocato generale dello Stato, dai componenti supplenti.
Storico versioni
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