Art. 26

LEGGE 3 aprile 1979, n. 103

In vigore dal 24 apr 1979
Il comitato consultivo è sentito dall'avvocato generale quando si tratti di questioni di massima o di particolare rilevanza, nonchè in merito alle direttive interne di carattere generale per il coordinamento nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi. Il comitato consultivo altresì: a) dirime, sentiti gli interessati, le divergenze di opinione che insorgono nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi fra avvocati, che esercitano funzioni direttive, ed avvocati, cui sono assegnati gli affari stessi; b) stabilisce i criteri di massima per l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi agli avvocati ed ai procuratori dello Stato. È sempre facoltà dell'avvocato generale disporre che pareri richiesti all'Avvocatura generale siano resi dal comitato consultivo. Su richiesta dell'avvocato generale, quando siano necessarie particolari cognizioni tecniche, il comitato consultivo può essere integrato da funzionari dello Stato o di enti pubblici, che partecipano alla seduta senza diritto di voto. I pareri sono sottoscritti dal presidente del comitato consultivo e dal relatore.
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