Art. 34
LEGGE 3 aprile 1979, n. 103
In vigore dal 24 apr 1979
La misura del concorso delle regioni, che abbiano adottato la deliberazione di cui all', nelle spese sostenute dallo Stato per il potenziamento degli organici e dei servizi dell'Avvocatura dello Stato in relazione all'esercizio della consulenza e del patrocinio in favore delle regioni, è determinata, a partire dall'esercizio finanziario 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione interregionale di cui all' della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Fino a quando non sarà emanato il provvedimento di cui al precedente comma, le regioni concorrono nelle spese per trasferte e per prestazioni straordinarie del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284, che si rendano necessarie per l'espletamento delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse delle regioni.
La liquidazione delle spese di cui al comma precedente è deliberata dalla giunta regionale, d'intesa con l'avvocato distrettuale dello Stato.
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