Accordo
Art. 16
In vigore dal 17 mar 1979
L'Amministrazione maltese si impegna ad utilizzare il ponte radio previsto nel presente Accordo come via principale per il traffico internazionale da e per Malta fino al 1 gennaio 1979. I circuiti internazionali esistenti da e per Malta sono esclusi dal presente Accordo.
L'Amministrazione italiana si impegna a sua volta a fornire in tempo utile i mezzi ed i servizi operativi occorrenti per assicurare l'inoltro sulla propria rete del traffico di cui al presente articolo e all' del presente Accordo, compresi i circuiti diretti a Paesi terzi in transito per l'Italia.
Il pagamento di detti circuiti sarà regolato secondo le Raccomandazioni CEPT o CCITT.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1979-02-07;70#art-a-16