Accordo
Art. 18
In vigore dal 17 mar 1979
Fino al 31 marzo 1973 l'Amministrazione italiana assume a proprio totale carico le quote parti di tassa, ad essa ed alle altre Amministrazioni estere dovute dall'Amministrazione maltese, per i telegrammi depositati via telex all'Ufficio telegrafico di Roma per l'inoltro a destinazione.
L'Amministrazione maltese rinuncia, fino alla stessa data, alle quote ed essa spettanti per il traffico telegrafico trasmesso a Malta via telex dall'Ufficio telegrafico di Roma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1979-02-07;70#art-a-18