Accordo
Art. 20
In vigore dal 17 mar 1979
Fino al 31 marzo 1973 i quattro posti telex allacciati alla centrale telex italiana di Roma vengono considerati a tutti gli effetti quali utenti lontani di detta centrale. L'Amministrazione italiana tuttavia esonera l'Amministrazione maltese dal pagamento di canoni dovuti per i circuiti di raccordo tra Malta e la centrale telex di Roma, valutati in lire 18.288.720 nonché dagli altri oneri normalmente applicati agli utenti italiani.
Sono invece a carico dell'Amministrazione maltese le tasse dovute per il traffico telex in partenza da detti posti ad ovunque destinato.
Le tariffe nazionali ed internazionali da applicare alle suddette comunicazioni telex saranno le stesse di quelle corrisposte in lire italiane dagli utenti italiani residenti in Italia.
L'Amministrazione italiana provvederà ad inviare a quella maltese le fatture mensili relative al traffico svolto, il cui pagamento sarà da quest'ultima effettuato trimestralmente entro il mese successivo a quello dell'ultimo invio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1979-02-07;70#art-a-20