Accordo

Art. 15

In vigore dal 17 mar 1979
I circuiti telefonici per il servizio semiautomatico previsti nel presente Accordo consentiranno di realizzare la teleselezione da operatore fra i due Paesi. Successivamente, quando le caratteristiche della rete locale di Malta lo consentiranno, potrà essere introdotta la teleselezione da utente. Potranno altresì essere attivati, compatibilmente con gli accordi da prendere con i Paesi terzi interessati, servizi di teleselezione da operatrice o da utente in campo sia europeo che intercontinentale, tramite il centro di transito internazionale CT2 di Roma, per cui Malta viene designata come CT3 collegato.
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urn:nir:stato:legge:1979-02-07;70#art-a-15

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