Accordo
Art. 11
In vigore dal 17 mar 1979
Le due Amministrazioni resteranno proprietarie ciascuna delle apparecchiature e delle installazioni messe in opera nel proprio paese ed assumeranno a proprio carico le relative spese di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per i criteri di manutenzione delle opere realizzate, le parti concordano di riferirsi alle raccomandazioni del CCITT e del CCIR.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1979-02-07;70#art-a-11