Accordo
Art. 14
In vigore dal 17 mar 1979
Le due Amministrazioni faranno del loro meglio affinché gli impianti che formano oggetto del presente Accordo possano essere attivati entro 20 mesi dall'entrata in vigore dall'Accordo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1979-02-07;70#art-a-14