Accordo

Art. 19

In vigore dal 17 mar 1979
Con effetto del 1 aprile 1973 e fino a quando la tassa terminale di Malta sarà portata al livello adottato da altri Paesi, le disposizioni specificate nel precedente per il servizio telegrafico rimarranno in vigore. Appena la tassa terminale sarà aumentata, verranno applicate le normali tasse di transito e terminali. Le modifiche necessarie verranno introdotte di comune accordo tra le Amministrazioni maltese ed italiana.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1979-02-07;70#art-a-19

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