Allegato›Titolo V
Art. 8
In vigore dal 18 lug 1978
Non sono riscossi i diritti d'importazione, non sono applicati i
divieti o le restrizioni all'importazione e, ove sia stata accordata l'ammissione temporanea, non è richiesta la riesportazione nei seguenti casi:
a) prodotti che sono importati ed utilizzati per la costruzione, la sistemazione, la decorazione, l'animazione e l'ambientazione delle presentazioni straniere all'esposizione (vernici, colori, carte da parati, liquidi vaporizzati, articoli per fuochi d'artificio, semi o piantine, ecc.) distrutti per il fatto stesso della loro utilizzazione;
b) cataloghi, opuscoli, manifesti e altri stampati ufficiali,
illustrati o meno, che sono pubblicati dai paesi partecipanti alla esposizione;
c) disegni, piante, fascicoli, archivi, moduli e altri documenti destinati ad essere utilizzati come tali nell'esposizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-8-2