AllegatoTitolo V

Art. 7

In vigore dal 18 lug 1978
I diritti d'importazione non sono riscossi, i divieti o le restrizioni all'importazione non sono applicati e, se è stata accordata l'ammissione temporanea, non è richiesta la riesportazione nei casi seguenti, purchè il valore globale e la quantità delle merci siano ragionevoli, secondo il parere delle autorità doganali del paese d'importazione tenuto conto della natura dell'esposizione, del numero dei visitatori e dell'importanza della partecipazione dell'espositore: a) campioncini (diversi da bevande alcoliche, tabacco e combustibili) rappresentativi di merci straniere esposte all'esposizione, ivi compresi i campioni di prodotti alimentari e di bevande, importati come tali o ottenuti all'esposizione da merci importate sciolte, purchè: i) si tratti di prodotti stranieri forniti gratuitamente e che servano unicamente a distribuzioni gratuite al pubblico durante l'esposizione per essere utilizzati o consumati dalle persone alle quali saranno stati distribuiti; ii) tali prodotti siano identificabili come campioni a carattere pubblicitario e non rappresentino che uno scarso valore unitario; iii) non si prestino ad essere commercializzati e siano, ove occorra, preparati in quantità nettamente inferiori a quelle contenute nel più piccolo imballaggio venduto al dettaglio; iv) i campioni di prodotti alimentari e di bevande che non sono distribuiti negli imballaggi di cui al precedente sottoparagrafo, siano consumati nell'esposizione. b) Campioni importati che sono utilizzati o consumati dai membri delle giurie dell'esposizione per apprezzare e giudicare gli oggetti esposti, subordinatamente al rilascio di un attestato da parte del Commissario generale di Sezione, che citi la natura e la quantità degli oggetti consumati nel corso di tale apprezzamento o giudizio. c) Merci importate unicamente in vista della loro dimostrazione, o per la dimostrazione di macchine o apparecchi stranieri presentati all'esposizione, e che sono consumate o distrutte nel corso di tali dimostrazioni. d) Opuscoli, cataloghi, prospetti, listini dei prezzi correnti, manifesti, calendari (illustrati o meno), e fotografie senza cornici, destinati manifestamente ed essere utilizzati a scopo pubblicitario per Se merci straniere presentate all'esposizione, purchè si tratti di prodotti stranieri forniti gratuitamente e che servano unicamente a distribuzioni gratuite al pubblico sul luogo dell'esposizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-7-2

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