AllegatoTitolo V

Art. 3

In vigore dal 18 lug 1978
Le facilitazioni di cui all'articolo, 2 del presente Allegato sono accordate a condizione che: a) le merci possano essere identificate al momento della riesportazione; b) il Commissario generale di Sezione del paese partecipante garantisca senza deposito di denaro il pagamento dei diritti all'importazione che colpiscano le merci che non fossero riesportate dopo la chiusura dell'esposizione nei termini fissati; possono essere ammesse altre garanzie previste dalle leggi del paese, a richiesta degli espositori (ad esempio il "carnet ATA" istituito dalla Convenzione del Consiglio di Cooperazione doganale del 6 dicembre 1961); c) le autorità doganali del paese di importazione temporanea ritengano che le condizioni imposte dal presente Allegato siano soddisfatte.
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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-3-2

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