Appendice›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 18 lug 1978
1. Nonostante la qualifica che potrà essere data ad una
esposizione dai suoi organizzatori, la presente Convenzione fa una distinzione fra le esposizioni universali e le esposizioni specializzate.
2. Un'esposizione è universale quando fa l'inventario dei mezzi
utilizzati e dei progressi realizzati o da realizzarsi in più rami dell'attività umana, quali risultano dalla classifica prevista nel paragrafo 2. a) dell' della presente Convenzione.
3. Essa è specializzata quando viene consacrata ad un solo ramo
dell'attività umana, così come è definito dalla sua classificazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-3