AppendiceTitolo III

Art. 8

In vigore dal 18 lug 1978
Salvo il caso previsto dal paragrafo 2 dell', lo Stato che ha ottenuto la registrazione di un'esposizione perde i diritti derivanti da tale registrazione se modifica la data dichiarata per detta esposizione. Se intende tenere l'esposizione in altra data, deve presentare una nuova domanda e sottoporsi, occorrendo, alla procedura fissata nell' che implichi eventuali concorrenze.
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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;314#art-a-8

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